Contabilità separate: dichiarazione IVA 2022
Di seguito una tabella di riepilogo:
devono essere compilati in ciascun modulo | devono essere riepilogati in un solo modulo (il primo) |
i dati da indicare:
in quanto riguardano ogni singola contabilità separata |
i dati da comprendere:
riguardano il complesso delle attività svolte dal contribuente e devono, quindi, essere riepilogati in un solo modulo, e precisamente sul primo modulo compilato. |
Di seguito due importanti chiarimenti presenti nelle istruzioni del modello di dichiarazione IVA 2022:
- nel caso di esercizio di più attività gestite con contabilità separata, tra le quali figuri anche un’attività per la quale è previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA, per quest’ultima attività non sussiste l’obbligo di inserire nella dichiarazione il modulo ad essa relativo.
- i contribuenti che esercitano sia attività imponibili che attività esenti gestite con contabilità separate devono inserire nella dichiarazione anche il modulo relativo all’attività esente esercitata.
Nel caso in cui i contribuenti si siano avvalsi per l’attività esente della dispensa dagli adempimenti ai sensi dell’art. 36-bis, nel modulo relativo all’attività esente devono essere indicati i dati contabili relativi agli acquisti nonché l’ammontare delle operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19, e al terzo comma dell’art. 10, per le quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di fatturazione e registrazione.
Chiarimenti sul quadro VH in caso di contabilità separate
In caso di tenuta di più contabilità separate (art. 36), nel quadro VH "Liquidazioni periodiche" vanno indicati i dati riepilogativi di tutte le attività esercitate.
Si ricorda anzitutto che, qualora il contribuente svolga più attività per le quali abbia adottato (per obbligo di legge ovvero per opzione) contabilità separate esso deve effettuare distinte liquidazioni periodiche per le attività contabilizzate separatamente.
In particolare, in coincidenza dell’ultimo mese di ogni trimestre solare (marzo, giugno, settembre nonché dicembre per i soli contribuenti di cui all’art. 74, 4° comma DPR 633/72) le risultanze delle liquidazioni mensili possono essere compensate o cumulate con le risultanze delle liquidazioni trimestrali, purché siano rispettati i termini previsti per le rispettive liquidazioni e versamenti mensili.
Pertanto, nei corrispondenti righi del quadro VH, sezione 1, (VH3, VH6, VH9 e VH12) deve essere indicato un unico importo risultante dalla somma algebrica dei crediti e debiti emergenti dalle liquidazioni dei singoli periodi.
Come chiarito nelle istruzioni della dichiarazione IVA 2020, nell’ipotesi in cui si intenda compensare l’imposta a debito risultante dalla liquidazione mensile (es.: mese di marzo) con l’imposta a credito risultante dalla liquidazione trimestrale (es.: 1° trimestre), al fine di compensare il debito mensile con il credito trimestrale è necessario anticipare la liquidazione trimestrale effettuandola entro il termine previsto per la liquidazione mensile e indicando nel rigo VH3 l’importo del credito residuo ovvero del minor debito.
Per i soggetti che effettuano liquidazioni sia mensili che trimestrali, si fornisce il seguente prospetto al fine di illustrare le modalità del riporto del credito IVA da un periodo di liquidazione all’altro:
credito risultante dalla liquidazione relativa al mese di gennaio: | da riportare in detrazione nella liquidazione del mese di febbraio; |
credito risultante dalla liquidazione relativa al mese di febbraio: | da riportare in detrazione nella liquidazione del mese di marzo; |
credito risultante dalla liquidazione relativa al mese di marzo: | da riportare in detrazione nella liquidazione relativa al 1° trimestre; |
credito risultante dalla liquidazione relativa al 1° trimestre: | da riportare in detrazione nella liquidazione relativa al mese di aprile |
credito risultante dalla liquidazione relativa al mese di aprile: | da riportare in detrazione nella liquidazione relativa al mese di maggio; |
credito risultante dalla liquidazione relativa al mese di maggio: | da riportare in detrazione nella liquidazione relativa al mese di giugno |
credito risultante dalla liquidazione relativa al mese di giugno: | da riportare in detrazione nella liquidazione relativa al 2° trimestre |
credito risultante dalla liquidazione relativa al 2° trimestre: | da riportare in detrazione nella liquidazione relativa mese di luglio |
credito risultante dalla liquidazione relativa al mese di luglio: | da riportare in detrazione nella liquidazione relativa al mese di agosto |
credito risultante dalla liquidazione relativa al mese di agosto: | da riportare in detrazione nella liquidazione relativa al mese di settembre |
credito risultante dalla liquidazione relativa al mese di settembre: | da riportare in detrazione nella liquidazione relativa al 3° trimestre; |
credito risultante dalla liquidazione relativa al 3° trimestre | da riportare in detrazione nella liquidazione relativa al mese di ottobre |
credito risultante dalla liquidazione relativa al mese di ottobre: | da riportare in detrazione nella liquidazione relativa al mese di novembre |
credito risultante dalla liquidazione relativa al mese di novembre: | da riportare in detrazione nella liquidazione relativa al mese di dicembre |
credito risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre: | da riportare in detrazione nella liquidazione relativa al 4° trimestre |
Ai fini dell’imputazione dell’acconto per le singole attività separate ai sensi dell’art. 36, e, di conseguenza, dell’esatta determinazione del saldo da versare relativamente alle ultime liquidazioni periodiche dell’anno, l’acconto dovrà essere detratto, dall’imposta dovuta per la prima liquidazione a debito di una qualsiasi delle attività svolte, fino a concorrenza dell’intero importo a debito risultante dalle successive liquidazioni relative allo stesso anno.
Pertanto, nel caso di contribuenti tenuti a liquidazioni sia mensili che trimestrali, l’acconto andrà anzitutto detratto dall’imposta complessiva dovuta per il mese di dicembre; l’eventuale eccedenza andrà poi detratta dall’importo dovuto per l’ultimo trimestre solare (art. 74, comma 4) ed infine, per l’eventuale importo ancora residuo, dall’ammontare dell’imposta dovuta a titolo di conguaglio in sede di dichiarazione annuale dai soggetti di cui all’art. 7 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.